PER LA CORTE DI GIUSTIZIA UE NON SARA' PIU' POSSIBILE RIMPATRIARE I RIFUGIATI ANCHE SE DELINQUONO....

Chi si vede negato lo status di rifugiato in un Paese europeo per motivi di sicurezza ha diritto a conservare tale status se ha il fondato timore di venire perseguitato nel Paese d’origine. Lo stabilisce una sentenza dele Corte Ue di Giustizia che rileva che “fintanto che il cittadino di un paese extra-UE o un apolide abbia un fondato timore di essere perseguitato nel suo paese di origine o di residenza, questa persona dev’essere qualificata come rifugiato ai sensi … della Convenzione di Ginevra e ciò indipendentemente dal fatto che lo status di rifugiato … le sia stato formalmente riconosciuto”. In Belgio e nella Repubblica ceca un cittadino ivoriano e un cittadino congolese nonché una persona di origini cecene, titolari o richiedenti dello status di rifugiato secondo i casi, si sono visti, rispettivamente, revocare detto status o negare il riconoscimento del medesimo sulla base delle disposizioni della direttiva sui rifugiati che consentono l’adozione di misure del genere nei confronti delle persone che rappresentano una minaccia per la sicurezza o, essendo state condannate per un reato particolarmente grave, per la comunità dello Stato membro ospitante” si legge in un comunicato della Corte che spiega la vicenda giudiziaria da cui ha preso le mosse la sentenza. “Gli interessati contestano la revoca o il diniego del riconoscimento dello status di rifugiato, rispettivamente, dinanzi al Conseil du contentieux des étrangers (Consiglio per il contenzioso sugli stranieri, Belgio) e al NejvyÜÜi sprßvni soud (Corte amministrativa suprema, Repubblica ceca), che nutrono dubbi in merito alla conformità delle disposizioni in questione della direttiva con la Convenzione di Ginevra”. Per questo i giudici nazionali “chiedono alla Corte di giustizia se le disposizioni in questione della direttiva siano valide alla luce delle norme della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue”. Con la sua sentenza “la Corte anzitutto rileva che, benché la direttiva stabilisca un sistema di protezione dei rifugiati specifico dell’UE, essa è fondata nondimeno sulla Convenzione di Ginevra e mira a garantirne il pieno rispetto. In tale contesto la Corte precisa che, fintanto che il cittadino di un paese extra-UE o un apolide abbia un fondato timore di essere perseguitato nel suo paese di origine o di residenza, questa persona dev’essere qualificata come rifugiato ai sensi della direttiva e della Convenzione di Ginevra e ciò indipendentemente dal fatto che lo status di rifugiato ai sensi della direttiva le sia stato formalmente riconosciuto”.
ASKA NEWS

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